SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE PER EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DELL’EPIDEMIA COVID 19 (CORONAVIRUS)
1 aprile 2020
I numerosi provvedimenti di urgenza emanati dal Governo Italiano per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica conseguente al diffondersi dell’epidemia da COVID-19, ha generato in imprese e privati cittadini molta confusione, anche a causa della diffusione via web e a mezzo dei più diffusi social network (facebook, twitter, instagram, telegram, ecc.), di informazioni fuorvianti, in quanto basate su una non corretta conoscenza dei detti provvedimenti (D.P.C.M e D.L.) che, anche per la tecnica legislativa con cui sono formulati, appaiono di difficile lettura e comprensione da parte del cittadino non operante nel settore legale.
Una questione molto dibattuta è quella relativa alla sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di uso commerciale durante il periodo dell’emergenza da COVID -19.
La sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, delle attività di ristorazione nonché delle attività inerenti i servizi alla persona, disposta con il D.P.C.M. dell’11 marzo u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data e contenente ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha indotto molte imprese e attività commerciali a sostenere e chiedere la sospensione del pagamento del canone di locazione nell’ambito del rapporto locativo uso commerciale.
Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da un equivoco. Alcuno dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano in occasione dell’emergenza da Covid-19 prevede tale sospensione. E, sinceramente, non si vede come avrebbe potuto, trattandosi di rapporti di natura privatistica.
Pertanto, il Governo Italiano, consapevole di non poter adottare un provvedimento di sospensione che, se da un lato avrebbe costituito un supporto per le imprese e le attività commerciali, dall’altro avrebbe danneggiato ingiustamente l’intera categoria dei proprietari di immobili commerciali privandoli della rendita costituita dai canoni di locazione loro dovuti in virtù di regolari ed efficaci contratti di natura privatistica, ha adottato l’unica misura possibile che, fatto salvo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, prevede il riconoscimento in favore dell’impresa o dell’attività commerciale di un “credito d’imposta” pari al 60% del canone di locazione corrisposto (art. 65 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18).
Tuttavia, a giudizio dello scrivente, il titolare dell’impresa o il commerciante che, a causa della sospensione della propria attività disposta dal D.P.C.M. dell’11 marzo u.s., si trovi nella materiale impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento del canone di locazione e quindi non vi provveda, non incorrerebbe nella responsabilità per il ritardo a norma del secondo comma dell’art. 1267 c.c. (rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”) secondo cui “Se l’impossibilità è temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”. L’invocazione di tale tutela consentirebbe all’imprenditore e/o al commerciante di sospendere il pagamento del canone di locazione senza incorrere nella responsabilità per inadempimento purché, terminata l’emergenza sanitaria ed economica e quindi la causa che ha reso impossibile la prestazione, provveda al pagamento di quanto dovuto.
Avv. Bruno Campione
bruno.campione@eleutheria-