ORDINANZE REGIONALI IN TEMA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19: PROFILI DI CRITICITÀ E LESIONI DI DIRITTI COSTITUZIONALI

Il diffondersi ed il protrarsi sul territorio italiano dell’epidemia da Covid-19, ha ingenerato, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, una ipertrofia normativa che, se da un lato è lodevole per la finalità che la ispira (il contrasto efficace agli effetti gravemente lesivi per la salute pubblica derivanti dal c.d. coronavirus) dall’altro ha evidenziato preoccupanti profili di “criticità” attesa la violazione di principi costituzionali.
Un caso esemplare è offerto da alcune ordinanze della Regione Campania ed in particolare dalla n. 46 del 09 maggio 2020 nonché dalla n. 41 del 09 maggio 2020, in tema di ingressi nella regione da parte di soggetti in essa residenti ma provenienti da altri territori.
Con l’art. 1 (rubricato “Misure Urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”) del decreto legge n. 19 del 25/03/2020, si è acconsentito “ … secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; … c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; … “
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in parziale deroga alla richiamata disciplina si è previsto che: “ … a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti … in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi … in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; …”.
La finalità di tale disposizione è evidente: consentire ai numerosi italiani bloccati dalla repentina entrata in vigore del c.d. lock down in regioni diverse da quelle di abituale residenza, dove dimoravano per svariati motivi (ad esempio di lavoro, di salute, di studio, etc.) di rientrare alla propria abitaizone.
Con ordinanza n. 46 del 09 maggio 2020 (che riproduce sostanzialmente sul punto la precedente n. 41 del 01 maggio 2020, vigente per il periodo dal 04 al 10 maggio 2020) il Presidente della Regione Campania ha imposto l’obbligo, a far data dal 11 maggio e sino al 17 maggio 2020 “ … A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia …, che faranno ingresso nel territorio regionale … salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: … ; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; … “.
L’adozione da parte della Regione Campania del c.d. “isolamento fiduciario” – misura ben più grave ed afflittiva del c.d. confinamento a casa, alla quale attualmente soggiacciono tutti i cittadini italiani – nei confronti di soggetti che, provenienti da altre regioni, si rechino in Campania per rientrare alla propria abitazione (residenza o domicilio) si appalesa:
— in contrasto con le prescrizioni di sanità pubblica quali suggerite dalla comunità scientifica internazionale e quali recepite dal legislatore nazionale, che ammettono la misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora unicamente per le persone risultate positive al virus (c.d. quarantena ) nonché per quelle che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (c.d. quarantena precauzionale);
— lesiva pertanto, per carenza dei “motivi di salute” del diritto alla libertà di circolazione (intesa come possibilità di spostarsi e soggiornare senza limiti all’interno del territorio dello Stato), riconosciuto e tutelato dall’art. 16 della Costituzione oltre che dall’art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare questa libertà;
— incompatibile con il principio di uguaglianza formale riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, che non vieta in assoluto trattamenti differenziati ma, in ossequio al principio della ragionevolezza, che ne costituisce il naturale corollario, impone che gli stessi non si traducano in discriminazioni irrazionali.
La natura intollerabilmente ed ingiustamente discriminante delle richiamate disposizioni regionali appare in tutta la sua inquietante contraddizione laddove solo si rifletta sugli effetti distorti che le medesime producono.
Ed invero:
— se da un lato cittadini diretti in Campania, provenienti da aree extraregionali, per motivi di lavoro o salute, possono circolare con relativa libertà nel territorio regionale (anche se infetti o se venuti a contatto con persone positive al virus), dall’altro quanti, arrivano dalle stesse col solo fine di rientrare presso la propria abitazione (anche se in perfetto stato di salute, negativi al virus e senza avere avuto alcun contatto con soggetti contagiati) sono costretti alla segregazione domiciliare;
— soggiacciono agli stessi divieti e limitazioni della libertà personale tanto soggetti provenienti da Regioni (ad esempio Piemonte, Lombardia , Emilia Romagna, etc.) con alto tasso di contagiati e decessi da c.d. Coronavirus quanto soggetti provenienti da Regioni (ad esempio Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria, etc.) con basso tasso di contagiati e decessi da c.d. Coronavirus.
La tutela del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Costituzione) non può tradursi nella compressione di altri fondamentali diritti quali quello dell’uguaglianza (art. 13 Costituzione), della libertà personale (art. 13 Costituzione), della libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Costituzione), che possono, in situazioni eccezionali come quelle che stiamo vivendo, essere sì affievoliti ma non elisi.
L’esigenza ineludibile del nostro ordinamento, altresì a livello locale, di evitare situazioni (anche potenziali) di insanabile conflitto fra diritti ed interessi costituzionalmente garantiti e riconosciuti, imponeva ed impone l’adozione di misure legislative e di governo, le quali, anche a livello regionale, contemplino un “bilanciamento” dei medesimi.
A questo compito la Regione Campania non pare, a chi scrive, avere atteso con il giusto equilibrio.
L’auspicio è che i prossimi provvedimenti possano smentire la preoccupazione di una deriva legislativa e di governo pericolosamente autoritaria e demagogica, di stampo “sudamericano”, che mal si concilia con lo spirito della carta costituzionale e dei padri costituenti.
Avv. Alfredo Riccardi

2020-05-20T19:57:17+01:00
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