CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI TEMPI DEL COVID-19 NAZIONALE

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Brevi note sulla C.I.G. in deroga ai tempi del Covid-19 Nazionale

10 aprile 2020

Con il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste misure speciali per il sostegno alle imprese e ai lavoratori operanti nella cd. “zona rossa” (si cfr. allegato 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020). Al Capo II del menzionato decreto-legge, agli articoli da 13 a 17 sono state individuate misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga ed indennità per i lavoratori autonomi.

Con il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, vista l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di contenimento del contagio, sono state previste “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Titolo II, dall’articolo 19 all’articolo 22, ha in particolare disciplinato l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali sull’intero territorio nazionale.

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l’I.N.P.S. ha dettato le linee guida relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sulla gestione dell’iter concessorio delle relative misure.

Sulla scorta dei richiamati provvedimenti (legislativi e non) oltreché della messe alluvionale di circolari interpretative e di messaggi dell’I.N.P.S., la disciplina delle tutele approntate per i lavoratori ed i datori di lavoro in seguito all’insorgere su tutto il territorio nazionale dell’epidemia da c.d. “coronavirus” può così sintetizzarsi:

—   alla presentazione della domanda di c.i.g.o. o di assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” è facultata la maggior parte dei datori di lavoro – ivi compresi quelli che presentano un organico inferiore alle 6 unità o che, pur avendo un numero di lavoratori superiore, non hanno accesso ad alcun ammortizzatore (perché, ad esempio, li hanno esauriti all’interno del quinquennio mobile o non hanno la c.i.g.o. ed il f.i.s., oppure hanno soltanto la c.i.g.s., come le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti) -operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 d.l. n. 18/2020);

—   beneficiari sono i lavoratori tutti (inclusi quelli intermittenti e con la sola esclusione di quelli domestici) già occupati alla data del 23/02/2020;

—   il beneficio soggiace al limite temporale di nove settimane, che devono collocarsi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 31/08/2020;

—   il termine (finale) di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: esso inizia a decorrere, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020 da tale ultima data (in tal senso messaggio I.N.P.S. n. 1321 del 23/03/2020);

—   è possibile chiedere c.i.g.o./assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se è già in corso un’autorizzazione c.i.g.o./assegno ordinario ed anche se è già stata presentata domanda con altra causale, dacché il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

—   l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e la valutazione di merito delle stesse risulta notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria: le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori;

—   in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa (circolare I.N.P.S. n. 47 del 28 marzo 2020);

—   in ipotesi di pagamento diretto da parte dell’ente previdenziale il medesimo avverrà nel rispetto dell’art. 44, comma 6-ter del D .L.vo n. 148/2015 (vale a dire 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data, se successivo, del provvedimento autorizzatorio), il quale prevede l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento della integrazione salariale entro il termine perentorio indicato al comma 6-bis: trascorso tale periodo senza alcun positivo riscontro, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore inadempiente.

Se da un lato le misure approntate dal Governo paiono capaci di “alleggerire” la crisi drammatica innescata nel mondo delle imprese e quindi del lavoro dal c.d. coronavirus; dall’altro lato l’efficacia delle medesime è però connessa alla tempestività, meglio sarebbe dire alla immediatezza, nei pagamenti delle provvidenze economiche previste: in mancanza il rischio evidente sarebbe quello del collasso economico e sociale per il Paese.

Avv. Alfredo Riccardi

alfredo.riccardi@eleutheria-avvocatiassociati.it

2020-04-16T08:07:51+01:00
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